Art. 1.
(Finalità).

      1. Allo scopo di agevolare la formazione di nuclei familiari, i soggetti di cui all'articolo 2 possono fruire dei benefìci previsti dalla presente legge per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
      2. Ai fini della presente legge, l'unità immobiliare deve avere i requisiti di edilizia economica e popolare previsti dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve essere ubicata in:

          a) comuni con popolazione residente non inferiore a 40 mila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

          b) comuni compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 22 del testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

          c) comuni che presentano gravi problematiche abitative ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.